Un muro della tua proprietà confina con quella del tuo vicino di casa? La legge prevede confini e limiti ben precisi: ecco quali.
Relazionarsi con il vicinato non è mai cosa semplice, soprattutto quando tra voi e i vostri vicini sorgono conflittualità o ci sono comunque opinioni e interessi divergenti. Per fortuna diritti e obblighi tra vicini sono opportunamente regolamentati dal Codice Civile e quando questo non basta si può fare affidamento sulle sentenze della Corte di Cassazione.
Una delle problematiche più spinose, spesso oggetto di conflitto tra vicini, riguarda le parti contigue e il rispetto dei limiti di proprietà. Spesso chi ha giardini o terreni si trova a dover richiedere con frequenza il rispetto dei confini. Non di rado piante rampicanti o alberi crescendo valicano lo spazio di appartenenza trovando alloggio in quello del confinante ed è cura del proprietario della pianta occuparsi di evitare che questo accada.
Un’altra problematica comune che può riguardare la proprietà è la gestione di un muro confinante. Tale caso si pone per chi possiede case di campagna con giardini, villette, ma anche e soprattutto per chi possiede campi e terreni coltivati. Nulla vieta che si costruisca un secondo muro per evitare problematiche riguardanti proprietà e costi di manutenzione condivisi, ma spesso questo non avviene perché per rispettare le distanze e le normative sulla sicurezza strutturale si dovrebbe sacrificare parte del terreno.
Ma dunque a chi spetta la proprietà del muro confinante? E di conseguenza a chi spettano i costi per la costruzione, la gestione e la manutenzione di questo confine tra proprietà? Infine quanto può essere alto il muro di confine per non ledere i diritti di veduta del vicino?
Muro di confine con il vicino: ecco cosa prevede la legge
Per rispondere alla prima domanda possiamo fare riferimento all’articolo 880 del cc: questo prevede che si presume che il muro di confine di una proprietà, di un campo o di un terreno sia di proprietà comune a meno che non vi siano prove del contrario. Nel caso in cui vi siano altezze differenti tra un’abitazione e un altra, si presume che il muro sia condiviso sino all’altezza comune, mentre superata la soglia sarà di proprietà esclusiva dell’abitazione più alta.
Come detto si può dimostrare che il muro in questione appartenga ad uno solo dei proprietari: ad esempio qualora uno dei proprietari abbia fatto costruire il muro può produrre prove del fatto che è stato l’unico a pagare per la parete divisoria e dunque che appartiene esclusivamente a lui. In questo caso quello che non ha partecipato ai costi di costruzione non avrà diritti su di esso e non dovrà pagare eventuali costi di manutenzione.
Ciò nonostante si può richiedere la comunione forzosa della parete divisoria. Stando a quanto sancito dall’articolo 874 del cc, infatti, un proprietario può chiedere la comproprietà del muro, purché paghi all’altro la metà dei costi di costruzione per tutta l’altezza o per quella che coincide con la sua proprietà e accetti la comproprietà per tutta la lunghezza del suo possedimento.