Quali sono i requisiti per accedere al cosiddetto sismabonus, gli sconti disponibili per i lavori di ristrutturazione.
In questo scorcio finale di 2024 sono ancora possibili diversi bonus e agevolazioni per tutta una serie di interventi in campo edilizio dal bonus mobili al bonus verde, dal bonus barriere architettoniche al sismabonus. Si tratta di ottime occasioni per quanto intendano completare, avviare o terminare lavori edilizi in appartamenti, condomini, villette e via di seguito.
C’è un particolare di cui bisogna tener conto. Molte di queste agevolazioni sono a termine, nel senso che alla fine dell’anno in corso verranno ridimensionate, con sconti ridotti o addirittura cancellate. La necessità di contenere le spese sta spingendo l’esecutivo a mettere mano a questo delicato e articolato settore, con un riordino complessivo.
Sismabonus, quali sono i dettagli della prestazione
Prestiamo ora maggiore attenzione al cosiddetto sismabonus e alle regole necessarie per ottenere le agevolazioni connesse. I contribuenti che eseguono lavori di risistemazione edilizia, finalizzati a misure antisismiche su edifici, possono ottenere la detrazione di una parte delle spese avute dalle imposte sui redditi.
Questa detrazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno e se effettuata su lavori in parti comuni di condomini potrà essere ceduta. Un’osservazione molto importante: regole e percentuali di detrazioni possono variare a seconda dell’anno in cui la ristrutturazione è stata effettuata. Quindi con una riduzione del rischio sismico, connessa a questi interventi, consegue una detrazione maggiore.
Possono accedere a all’agevolazione sia i contribuenti che devono versare l’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), sia i soggetti che devono versare l’imposta sul reddito delle società (IRES). I lavori antisismici possono essere effettuati tanto per edifici del settore residenziale, quanto in quelli dell’edilizia a fini produttivi. Purché si trovino nelle zone sismiche ad alto rischio (zone 1 e 2) e in quelle a rischio medio (zone 3).
Il riferimento legislativo per individuare queste zone è l’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri numero 3274 del 20 marzo del 2003. Le detrazioni spettano nelle misura del 50 per cento per una spesa massima di 96mila euro l’anno per unità immobiliare. Poi la detrazione va suddivisa in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione può anche essere maggiore (70 – 80 per cento), se la riduzione del rischio sismico che si ottiene dai lavori è di una o due classi.
Oppure se i lavori sono effettuati su parti comuni di stabili condominiali (80 – 85 per cento). Esiste anche una detrazione denominata super sisma bonus, per specifici interventi edilizi (detrazione del 110 per cento). Un’ultima detrazione sulle spese di acquisto spetta a chi compra un edificio demolito e poi ricostruito nei comuni classificati nelle zone a rischio sismico 1 (75 – 85 per cento).